Sindacato Nazionale Trasporti contro articolo 29 Regolamento Roma Capitale ZTL

Sindacato Nazionale Trasporti contro articolo 29 Regolamento Roma Capitale ZTL

SI TIENE CONTO ANCHE DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE DALL’ ARTICOLO 10 BIS DELLA L.n. 12del 11 FEBBRAIO 2019 E SS.MM.II

Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 1, le parole: «presso la rimessa» sono sostituite dalle seguenti: «presso la sede o la rimessa» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici»;

b) all’articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. E’ possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente comma, in ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna l’autorizzazione rilasciata in un comune della regione è valida sull’intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa»;

c) all’articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell’autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell’autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti, per l’intero periodo di durata della malattia, dell’invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente »;

d) all’articolo 10, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione»;

e) all’articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all’articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell’interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: a) targa del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; e) dati del fruitore del servizio. Fino all’adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa»;

f) all’articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l’inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d’attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all’interno della provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Per quanto riguarda le regioni Sicilia e Sardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l’intero territorio regionale.

4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l’attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell’effettiva prestazione del servizio stesso».

  1. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno, di cui all’articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 1, lettera e), del presente articolo, è adottato entro il 30 giugno 2019.
  2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche di attuazione e le modalità con le quali le predette imprese dovranno registrarsi. Agli oneri derivanti dalle previsioni del presente comma, connessi all’implementazione e all’adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro un milione per l’annualità 2019, si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143. Alla gestione dell’archivio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. Le sanzioni di cui all’articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l’inosservanza degli articoli 3 e 11 della medesima legge, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Parimenti rimangono sospese per la stessa durata le sanzioni previste dall’articolo 85, commi 4 e 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è abrogato.
  5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell’archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante.
  6. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’articolo 7-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è abrogato.
  7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l’attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione che intermediano tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea.
  8. Fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata di cui al comma 1, lettera b), e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’inizio di un singolo servizio, fermo l’obbligo di previa prenotazione, può avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso è svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a quindici giorni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto e regolarmente registrato. L’originale o copia conforme del contratto deve essere tenuto a bordo della vettura o presso la sede e deve essere esibito in caso di controlli.

Sindacato Nazionale Trasporti Mascherine

Sindacato Nazionale Trasporti

SINDACATO NAZIONALE Trasporti,Taxi,Ncc, Diversamente Abili ,Includiamo qualsiasi settore

Sindacato Nazionale LLP.

Sindacato Nazionale Ponza Rappresentante Taxi e Ncc Alessandro Balzano

Isola di Ponza il settore Taxi ,Ncc vetture e servizio di trasporto acqueo .I Bus Turistici sono ormai fermi da molto tempo causa covid19, così spiega Alessando ,oltre al servizio pubblico non di linea, molte attività commerciali anch’esse chiuse, senza poter più riaprire … anche così il covid 19 uccide ….!!!

Roberto Catini Sindacato Nazionale Trasporti Taxi Racconta..

Sindacato Nazionale Registro Elettronico Taxi e Ncc

Sindacato Nazionale Trasporti

Comunicato.
Il tanto atteso Registro Informatico Pubblico Nazionale TAXI e NCC è operativo dal 2 marzo 2020 ma il MIT e Ministero dell’Interno sospendono gli effetti del decreto
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblica il decreto dirigenziale 19 febbraio 2020, n. 4, con il quale, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 10-bis del d.l. 14 dicembre 2018 n. 135, convertito con legge n. 12/2019, viene istituito il registro informatico (FoglioElettronico) pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e delle imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante, che dovrà essere reso pienamente operativo a decorrere dal 2 marzo 2020.

Foto da Sindacato Nazionale

Sindacato Nazionale Comunicato. Il tanto atteso Registro Informatico Pubblico Nazionale TAXI e NCC è operativo dal 2 marzo 2020 ma il MIT e Ministero dell’Interno sospendono gli effetti del decreto Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblica il decreto dirigenziale 19 febbraio 2020, n. 4, con il quale, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 10-bis del d.l. 14 dicembre 2018 n. 135, convertito con legge n. 12/2019, viene istituito il registro informatico (FoglioElettronico) pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e delle imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante, che dovrà essere reso pienamente operativo a decorrere dal 2 marzo 2020. Il Presidente .Scocozza Leonardo

Sindacato Nazionale incotra Istituzioni

Scocozza Leonardo Presidente Sindacato Nazionale , Dopo aver  incontrato le Istituzioni  e cosi iniziando una consulta, per  sostenere dei mezzi di Trasporto Bus turistici, per le gravi condizione economiche  che stanno vivendo causa del covid-19, cercando di  raggiungere un accordo in merito alle Regioni , proponendo  un affiancamento al   servizio  pubblico di  linea ,  con Bus del territorio effettuando anche essi percorsi di sostegno creando una ricrescita economica del settore. Ci sentiamo  ammaricati   soltanto al pensiero  di veder distruggere una categoria che sostengono le  proprie famiglie e da anni hanno fatto sacrifici sulle strade per crescere i propri figli. Come ben sappiamo la pandemia sta distruggendo, commercianti, Taxi, Ncc, Bar, Palestre, ecc. Per questo chiediamo una forte presenza da parte delle Istituzioni. 

Sindacato Nazionale LLP. Infermieri

Un aumento delle risorse per il comparto sanitario, direttamente collegato alla lotta alla pandemia. Lo aveva chiesto ad alta voce il ministro della Salute, Roberto Speranza, che sta disegnando una riforma generale della salute pubblica sconvolta dal Covid. «In questo anno appena trascorso tutti hanno compreso l’importanza di un Servizio sanitario nazionale forte» afferma Speranza evidenziando come «in pochi mesi abbiamo accresciuto di oltre 6 miliardi di euro il fondo sanitario, più che negli ultimi 5 anni sommati insieme». Nella Legge di bilancio in tempo di Covid appena approvata, aggiunge Speranza, «aggiungiamo anche un altro miliardo. Oltre ad altri 2 miliardi sull’edilizia sanitaria». Ma la risorsa più importante sono le persone: «I nostri medici, i nostri infermieri e i nostri professionisti sanitari. Abbiamo assunto oltre 60mila persone e finanziato aumenti di stipendiostabili per circa 1 miliardo di euro con l’aumento dell’indennità di esclusività per medici e dirigenti sanitari e l’introduzione dell’indennità infermieristica» afferma ancora Speranza.

Sindacato Nazionale LLP Ciclismo

Nel 2021 le nazioni più rappresentate nel World Tour saranno ancora una volta, Belgio, Italia e Francia con il nostro Paese, unico tra i tre, a non avere una squadra nella massima categoria.

COLOMBIA E RUSSIA
Nel 2017 le nazioni ad avere un solo corridore sono state 13 e tra queste, c’è anche l’Ecuador con Richard Carapaz. E’ stato proprio Carapaz il primo corridore del suo Paese ad entrare nel World Tour nel 2016 e oggi con lui troviamo anche Jonathan Narvaez e Jhonatan Caicedo. A fare da padrone nell’America Latina, come sempre è la Colombia con una crescita sempre più importante. Nel 2010 erano soltanto 3 i corridori che provenivano da questo Paese, mentre oggi ne abbiamo 22 e tutti nei primi posti del ranking mondiale. Bisogna però dire che molti anni prima i colombiani erano tanti di più. Ad aver avuto invece un autentico crollo è stata la Russia che nel 2009 contava 23 atleti e che oggi in corsa ne ha solo 2 con rinnovo confermato per la prossima stagione, Vlasov della Astana e Sivakov della Ineos Grenadiers

Dai conti fatti in questo inizio di stagione, il Belgio e l’Italia avranno 62 corridori, mentre la Francia 57. A distanza seguono Olanda con 40 atleti, Spagna a 37 e Germania con 35. Uscendo fuori dal continente europeo, possiamo notare che l’Australia è prima con 34 corridori, davanti alla Colombia che di atleti ne ha 22 e agli Stati Uniti con 18.

ITALIANI
Nella graduatoria delle squadre con più italiani nel World Tour, al primo posto troviamo la Trek-Segafredo che di azzurri nell’organico ne ha 8, con Vincenzo Nibali e il fratello Antonio, Giulio Ciccone, oltre a Brambilla, Mosca, Conci, Tiberi e Moschetti. A seguire c’è la UAE con 7 corridori e l’Astana con 6 italiani.
Da notare che in tutte le 19 squadre World Tour i nostri corridori sono presenti in tutte le formazioni.
L’Italia in questi anni è sempre rimasta regolare come numero di atleti, difatti tra il 2017 e il 2018 è stato il Paese con il maggior numero di corridori, passando dai 65 del 2017 ai 59 dell’anno successivo e 53 del 2019, mentre nel 2020 era seconda con 61 atleti.
Numeri lontanissimi rispetto per esempio al 1995 quando gli italiani erano un’autentica corazzata – ben 184 – seguiti dai 162 del Belgio e dai 133 della Spagna. Non esisteva il WorldTour, tutti i i team erano sullo stesso piano ma la differenza rispetto ad oggi resta notevolissima.

INFLUENZE
Questi numeri sono frutto di varie influenze, come quelle economiche legate alle sponsorizzazioni o a progetti di sviluppo e per tanto vanno letti guardando da più angolazioni. Ad esempio il 2017 è l’anno con il maggior numero di nazioni in corsa, 47 i Paesi presenti e per la prima volta appare Yousif Mirza, atleta degli Emirati Arabi Uniti, che non a caso, correrà con l’appena nata UAE Emirates: lo ritroveremo anche nel 2021. Oppure il caso della Israel Start Up che, acquisita la licenza per World Tour, ha portato con sé 4 atleti israeliani.

NAZIONI
Le nazioni che quest’anno saranno rappresentate nel World Tour sono 43 per un totale di 556 uomini. Tra le varie curiosità che si trovano all’interno di questi numeri, possiamo vedere che l’Africa, continente meno rappresentato, avrà solo 3 Paesi per un totale di 6 corridori, guidata dal Sudafrica con 6 uomini, Eritrea 3 ed Etiopia 1.
Rispetto al WolrdlTour 2020 ci sono 21 corridori rimasti senza contratto e 44 che si sono ritirati: sono stati sostituiti da atleti per lo più giovanissimi. Il più giovane a correre nella prossima stagione sarà lo spagnolo Juan Ayuso che dal 1 agosto e fino al 2025 correrà con la maglia dell’UAE Emirates: è nato il 16 settembre 2002. La Spagna detiene anche il record del corridore più anziano, con Alejandro Valverde che il prossimo 25 aprile spengerà 41 candeline.
Tra i corridori senza contratto c’era anche Mark Cavendish, un nome importante il suo, che il prossimo anno correrà grazie all’intervento dei suoi sponsor nella Deceuninck-Quick Step. Curiosa anche la campagna in favore del trentaduenne belga Laurens de Vreese che, lasciato a piedi dall’Astana, grazie anche all’azione promossa dai suoi tifosi è riuscito a firmare un contratto, per un anno, con la Alpecin-Fenix.